La Giustizia in epoca romana

Giustizia

Fra le eredità più importanti di Roma antica vi è sicuramente la cultura giuridica. L’ordinamento creato dai romani durò per circa tredici secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell’Impero di Giustiniano (565 d.C.).

In origine ci fu la prima codificazione di leggi nelle celebri XII tavole, nel V secolo a. C., che tolse ai pontefici il monopolio del diritto tramandato oralmente. Durante un arco di mille anni, dalle XII tavole alla raccolta di Giustiniano, ci fu una continua evoluzione del diritto. In epoca romana, ogni anno l’intero insieme delle leggi veniva sottoposto a revisione mediante la promulgazione di una specie di legge-quadro, l’editto affidato al pretore.

L’imperatore Adriano, nel II secolo d. C., volle dare una forma definitiva all’editto, affidando il mandato al giurista Salvio Giuliano: la nuova legislazione prese allora il nome di editto perpetuo. La macchina dei processi era in genere affidata a magistrati che ricoprivano incarichi politici. Non era previsto il procedimento d’ufficio e per cominciare ogni processo era necessaria una querela ufficiale. Mancando la figura del procuratore, l’accusa era sostenuta direttamente dal querelante al quale solo in età imperiale fu concesso un avvocato, necessario invece alla difesa. Il presidente del tribunale aveva il compito di autorizzare e ad organizzare il processo concedendo udienza preliminare alle parti, individuando la forma giuridica appropriata (in iure). Nei casi di spontanea ammissione di colpa, il processo si concludeva ed il magistrato emetteva immediatamente la sentenza. Altrimenti si passava al procedimento vero e proprio (in iudicio).

Resten van de Basilica van Maxentius te Rome Bouwwerken uit de oudheid (serietitel) I vestigi dell'antichità di Roma raccolti et ritratti in perspettiva da Stefano Du Perac Parisino (serietitel op object), BI-1891-3063-5.jpg

Resti della Basilica di Massenzio a Roma

Per le cause penali vi erano delle corti competenti a seconda dei diversi tipi di reato, a carattere permanente, presiedute da un magistrato (quaestiones perpetuae): per assassinio ed avvelenamento (de sicaris et veneficiis), per violenza pubblica e privata (de vi publica et privata), ma anche per i brogli elettorali (de ambitu) e per la concussione (de repetundis). I grandi processi, quelli che rivestivano particolare importanza, erano riservati al Senato, come i casi più gravi di violenza, di concussione e l’alto tradimento (de maiestate. Durante l’età imperiale molti processi penali erano presieduti dalle figure sempre più eminenti del praefectus Urbi, competente per un raggio di cento miglia da Roma, e del praefectus praetorio, con giurisdizione sul resto d’Italia. Diversa era la situazione nelle province, dove erano soprattutto i governatori romani ad essere investiti delle maggior parte delle competenze giudiziarie, mentre in molte località, in particolare per le cause civili, resistevano sistemi giudiziari del luogo.

Con il tardo impero si affermò inoltre la figura dello iuridicus, magistrato con specifiche competenze in ambito giudiziario. A Roma venivano inviate le cause penali e civili di maggior peso. Il processo aveva luogo generalmente nel Foro e nelle grandi basiliche civili costruite per questo scopo: vere e proprie aule giudiziarie, che venivano suddivise in stanze più piccole con tramezzi provvisori intercambiabili, al fine di svolgere più cause ottimizzando i tempi. Con la costruzione dei Fori imperiali a Roma, una parte dei processi fu trasferita nei nuovi Fori eretti dagli imperatori: una serie di documenti rinvenuti in archivi privati di case dell’area vesuviana ci dice che il tribunale dei pretori fu in seguito trasferito nel Foro di Augusto. Nelle due esedre laterali si stabilì la sede del praetor urbanus, che giudicava le cause fra cittadini romani, e quella del praetor inter cives et peregrinos, che giudicava quelle fra cittadini romani e stranieri.

Per il dibattimento era necessaria la presenza delle parti in causa, che iniziavano illustrando i fatti con le rispettive arringhe. Seguiva l’audizione sotto giuramento dei testimoni dell’accusa e della difesa, spesso particolarmente lunga. In caso di ragionevole dubbio o incertezza, il presidente della corte aggiornava il processo per acquisire eventuali nuovi elementi, decisione che contribuiva all’allungamento delle cause e alla paralisi dei tribunali.

Foro e basilica della città romana di Ratae Coritanorum, odierna Leicester in Inghilterra. https://www.storyofleicester.info/civic-affairs/the-roman-forum-and-basilica/

Quando il dibattimento era formalmente concluso, la corte si consultava ed i giurati esprimevano un voto scritto (A: absolvo, C: condemno). Il ruolo del presidente della corte, seppur limitato alla direzione del dibattimento, poteva a volte influenzare la corte, risultando spesso decisivo. Egli emetteva la sentenza ed in presenza di una condanna, stabiliva la pena in base alla legge vigente, affidando l’applicazione ai littori. Ad essi e in seguito anche alle cohortes urbanae, era infatti riservata la funzione di polizia. Le pene capitali erano raramente comminate dai magistrati di rango pretorio: per questo tipo di condanne erano competenti in genere i consoli, il Senato, lo stesso imperatore e, più tardi, anche del prefetto dell’Urbe. Il livello delle pene si inasprì sempre di più durante i secoli, tanto che a partire dal II secolo d. C., la maggior parte dei reati gravi venivano puniti con la morte. Le parti avevano l’opportunità di ricorrere in appello contro le decisioni del magistrato, contro l’istruttoria o contro la pena comminata, mentre la validità del processo era inattaccabile. La futura revisione veniva affidata ad un magistrato di pari rango o superiore, ad un tribuno della plebe, o addirittura all’imperatore.

L’importanza storica del diritto romano si riflette ancora oggi nel linguaggio giudiziario e in vari aspetti della vita pubblica ed amministrativa. Dopo la dissoluzione dell’Impero romano d’Occidente, rimase in vigore nell’Impero romano d’Oriente il Codice giustinianeo, una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali redatta per ordine dell’imperatore romano d’Oriente Giustiniano, ad opera di una commissione da lui nominata. Fa parte della raccolta di leggi e massime di diritto nota come Corpus iuris civilis (529-534).

Foto anteprima: Di A derivative work of a 3D model by Lasha Tskhondia – L.VII.C., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18437321

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